INTERVENTO 4.2 “ I SITI RUPESTRI DELLE GRAVINE ”

Si riportano di seguito i quesiti, con le relative risposte, che vengono di frequente sottoposti agli uffici del GAL, relativamente all'intervento 4.2 - "I siti rupestri delle gravine".

QUESITO 1

In caso di Comodato d’uso (con vincolo quinquennale) fra un’associazione non a scopo di lucro e un privato proprietario del bene, il beneficiario della domanda di aiuto, è l’associazione o il privato? L'ASSOCIAZIONE. 

Risposta:

Per quel che attiene il profilo dei beneficiari ammessi a presentare domande di sostegno nell’ambito del bando da Lei richiamato La invitiamo a prestare attenzione al paragrafo 7 “SOGGETTI BENEFICIARI” del bando secondo cui “…Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso ad Amministrazioni comunali dell’area di competenza del GAL (Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello), Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno ,Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro e che non svolgono attività economiche.

Pertanto, l’associazione non a scopo di lucro da Lei richiamata figura certamente tra i soggetti ammessi, mentre per il privato che lei richiama bisognerebbe conoscere meglio il profilo.

Immaginiamo si tratti di una persona fisica e pertanto non rientrante tra i soggetti beneficiari. Ad ogni buon conto, se è l’Associazione a rilevare la conduzione dell’immobile con un contratto di comodato dal privato, il soggetto abilitato a presentare la domanda di sostegno (e quindi il potenziale beneficiario) è certamente l’associazione.

Quanto al contratto di comodato la invitiamo a prestare attenzione alle caratteristiche richieste dal bando per questa tipologia di contratto. In particolare, il bando prescrive “… Il titolo di possesso o detenzione (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente registrato e/o comodato regolarmente registrato, concessione da ente pubblico) dell’immobile oggetto di intervento deve essere già posseduto alla data della presentazione della domanda di sostegno e deve avere durata residua almeno decennale…”.

Il bando inoltre chiarisce che “…Sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso. In caso di contratto di comodato, nello stesso deve essere prevista la clausola, espressamente approvata dal comodante, di rinuncia a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1809 codice civile…”.

B) Se alla risposta precedente, il beneficiario della domanda di aiuto è l’Associazione non a scopo di lucro, questa, può presentare 2 diverse domande di aiuto, stipulando due diversi comodati d’uso (con vincolo quinquennale) regolarmente registrati, con due privati differenti, quindi su due beni differenti?

NO, potrebbe però fare la spesa su 2 differenti beni rispettando il massimale previsto dal bando È piuttosto chiaro nel bando che ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno si veda tra l’altro il paragrafo 7 dove si legge “…I soggetti, sia in forma singola che in Partenariato, possono presentare solo una domanda di sostegno…”.

C) Se alla risposta a) il beneficiario è il soggetto privato che stipula un Comodato d’Uso con un’associazione non a scopo di lucro, c’è conflitto di interessi se la stessa associazione stipula due diversi comodati con due beneficiari differenti, quindi su due beni differenti? Il beneficiario non può essere il soggetto privato

La rimandiamo alle risposte fornite per i quesiti di cui ai precedenti punti A) e B).

D) Nel caso di partenariato fra un Soggetto Pubblico e un Privato che ha stipulato un Comodato d’uso con un’Associazione non a scopo di lucro, la Costituzione del Partenariato avviene fra Soggetto Pubblico e Privato o fra Soggetto Pubblico e Associazione?

La rimandiamo alle risposte fornite per i quesiti di cui ai precedenti punti A) e B)

Nel caso specifico le facciamo presente che il soggetto pubblico ed il soggetto privato devono formalizzare la costituzione del nuovo soggetto (consorzio) il quale deve essere dotato di una propria personalità giuridica al momento della presentazione della domanda. Sarà pertanto il nuovo soggetto costituito (il consorzio) a
presentare domanda di sostegno al GAL e a risultare eventualmente titolare del contributo pubblico concesso.

Inoltre, sarà sempre il nuovo soggetto giuridico a dover detenere la conduzione dell’immobile oggetto di intervento e a dover fornire al GAL “… Il titolo di possesso o detenzione (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente registrato e/o comodato regolarmente registrato, concessione da ente pubblico) dell’immobile
oggetto di intervento deve essere già posseduto alla data della presentazione della domanda di sostegno e deve avere durata residua almeno decennale…”.

 

QUESITO 2

In caso di accordo pubblico privato questo deve intendersi come semplice partenariato o protocollo di intesa con semplice vidimazione dell'atto amministrativo da parte dell'ente e dall'associazione o come consorzio pubblico/privato con la creazione di nuovo soggetto giuridico e nuova posizione fiscale? in questi casi chi è tenuto a presentare la domanda di sostegno?

 

Risposta:

Per quel che attiene il profilo dei beneficiari ammessi a presentare domande di sostegno nell’ambito del bando da Lei richiamato La invitiamo a prestare attenzione al paragrafo 7 “SOGGETTI BENEFICIARI” del bando secondo cui “…Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso ad Amministrazioni comunali dell’area di competenza del GAL (Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello), Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno ,Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro e che non svolgono attività economiche.

Per quel che attiene, in particolare, i partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica richiamati nell’Avviso pubblico, facciamo presente che il soggetto pubblico ed il soggetto privato devono formalizzare la costituzione del nuovo soggetto (consorzio) il quale deve essere dotato di una propria personalità giuridica al momento della presentazione della domanda. Sarà pertanto il nuovo soggetto costituito (il consorzio) a presentare domanda di sostegno al GAL e a risultare eventualmente titolare del contributo pubblico concesso.

 

QUESITO 3

Nel caso di recupero dell'iva applicata alle associazioni senza scopo di lucro questa può essere inglobata nel massimo di investimento ammissibile da bando o viene intesa come imposta recuperabile con bandi successivi.

RISPOSTA:

In base a quanto previsto dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA  che  sia  comunque  recuperabile,  non  può  essere  considerata  ammissibile  anche  ove non  sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Nel caso in cui il soggetto richiedente ritenga di ricadere in tale fattispecie, potrà includere l’IVA tra le voci di costo che compongono il proprio piano di investimenti e che vengono proposte a cofinanziamento del FEASR ed inglobarla dunque nel massimo di investimento ammissibile.  Non è necessario partecipare a bandi successivi.

Cogliamo  occasione per ampliare la risposta e fornire alcune delucidazioni sull’ammissibilità dell’IVA a cofinanziamento del FEASR.

Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l’I.V.A., si rimanda a quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in apposita nota Prot. 90084 del 22/11/2016 che conclude:“…Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 1303/2013  è  stato  adottato  in  deroga  al  principio  generale  in  materia  di  ammissibilità  della  spesa dell’imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell’Unione Europea con gli articoli 126, par. 3 lett. c) del Regolamento (UE) 966/2012 e 187 del Regolamento (UE) 1268/2012. In particolare l’art. 126, paragrafo 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari interventi  finanziati  dal  bilancio  dell’Unione  Europea,  possano dettare  discipline  specifiche,  come  nel caso  dei  fondi  strutturali  e  di  investimento  europei  di cui  al  citato  Reg.  1303/2013.  L’articolo  69  è collocato nella parte II – titolo VII – Capo III del citato Regolamento, applicabile a tutti i fondi strutturali e  di  investimento  europei  del  periodo 2014/20,  come  definiti  dall’art.  1,  par.  1  del  medesimo regolamento, e sancisce che l’imposta sul valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

La  normativa  nazionale  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto  è  costituita,  ai  fini  di quanto previsto dal citato art. 69, dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, che costituisce il nucleo principale di tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene opportuno richiamare i principi definiti nella citata Direttiva: 

  dall’art.  9,  che  definisce  la  figura  del  soggetto  passivo  ai  fini  dell’assoggettabilità  all’imposta: “chiunque  esercita,  in  modo  indipendente  ed  in  qualsiasi  luogo,  un’attività  economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”;

  dall’art. 13, che stabilisce che i soggetti di diritto pubblico e in particolare “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità , anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Tuttavia,  allorché  tali  enti  esercitano  attività  od  operazioni  di  questo  genere,  essi  devono essere considerati  soggetti  passivi  per  dette  attività  od  operazioni  quando  il  loro  non   assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili.”

Tali  principi  sono  stati  recepiti  nella  normativa  nazionale  agli  art.  4  e  5  del  D.P.R.  633/1972 che individuano i soggetti passivi dell’imposta e i casi di esclusione di tale soggettività. In particolare, l’art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972 prevede i casi in cui le attività svolte da Enti pubblici siano da considerare commerciali  e  i  casi  in  cui  tali  attività  non  siano  da  considerare commerciali  perché  riconducibili  ad “attività  di  pubblica  autorità”,  secondo  gli  orientamenti espressi  dalla  Corte  di  Giustizia  dell’Unione Europea nelle sentenze: 17 ottobre 1989 – cause riunite 231/87 e 129/88, 14 dicembre 2000 causa C 446/98, nonché nella Risoluzione n. 112/E del 9 aprile 2002 dell’Agenzia delle Entrate. La classificazione delle attività tra quelle commerciali o meno è rilevante perché consente di definire in quali casi un ente pubblico possa essere considerato soggetto passivo o meno ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, possa procedere  al  recupero  dell’imposta:  nel  primo  caso può  esercitare  il  diritto alla detrazione  dell’imposta  sui  beni/servizi  acquistati,  che  gli  consente  di  recuperare  l’imposta sul valore aggiunto applicata dal cedente/prestatore di tali beni/servizi; nel caso di attività da considerarsi non  commerciali  ai  sensi  del  citato  art.  4,  comma  5  del  D.P.R.  633/1972,  il diritto  alla detrazione  di imposta non è esercitabile: pertanto, in assenza di altri meccanismi di recupero di tale imposta come ad es. fondi di compensazione, l’imposta sul valore aggiunto non è recuperabile e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR, in virtù di quanto previsto dal citato art. 69, par. 3 lett. c).

Nel caso di attività commerciali, in linea generale, gli Enti pubblici possono esercitare il diritto alla detrazione d’imposta, salvo i casi in cui realizzino operazioni esenti per le quali il diritto alla detrazione d’imposta è escluso totalmente o parzialmente ai sensi di quanto previsto dagli art. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972. Nelle fattispecie disciplinate da tali articoli, il diritto alla detrazione non è esercitabile: pertanto, in assenza della sopraccitata ipotesi di compensazione, anche in tali casi non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.

Pertanto qualora le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico siano  beneficiari  di  interventi  finanziati  dal  FEASR  e  le  attività  svolte  nell’ambito  di tali  interventi possano essere considerate quali “attività di pubblica autorità” alla luce dei richiamati orientamenti, al ricorrere di tutti gli altri presupposti sopra richiamati, l’imposta sul valore aggiunto sostenuta da detti enti pubblici sugli acquisti di beni e servizi non sarà recuperabile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 4, comma 5,  in  quanto  non  rientra  tra  le  attività commerciali  e  non  è  consentita  la  detrazione d’imposta. Parimenti,  nel  caso  tali  Enti svolgano attività  commerciali  che  diano  luogo  ad  operazioni  esenti  che precludono il diritto alla detrazione dell’imposta, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate, la stessa non  è  recuperabile  ai  sensi  della  disciplina  nazionale  e  potrà  essere  considerata  ammissibile  al finanziamento del FEASR”.

Per quanto attiene all’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto  di  finanziamento,  costituisce  spesa  ammissibile  nei  limiti  in  cui  non  sia  recuperabile  dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo


 

 


We are in Puglia

italia puglia green

Sede

SEDE OPERATIVA

 Via Vittorio Emanuele, 10
c/o Palazzo Catalano
74011 Castellaneta (Ta)

SEDE LEGALE

 Piazza XX Settembre
c/o Palazzo Municipale
74017 Mottola (Ta)

 +39 099 2217754

 info@luoghidelmito.it